|

Come reperire le informazioni sui propri cari periti
e/o partecipanti al primo conflitto mondiale - a cura di Carlo Goti
Munirsi di nome, cognome, classe di nascita e ultimo paese o città di residenza della persona ricercata, recarsi o telefonare all'archivio di stato della provincia o capoluogo di regione richiedendo il FOGLIO MATRICOLARE dello stesso, da detto FOGLIO si evincono tutte le informazioni inerenti:
1
|
Zone di guerra in cui la persona ha prestato servizio |
2 |
Cronologia dei fatti di guerra, date, località, etc.
|
3 |
Reggimenti d'appartenenza |
4 |
Fatti d'armi
|
5 |
Ferite riportate e Ospedalizzazioni
|
6 |
Onorificenze |
Essendo scaduti i 70 anni che vincolano per legge i documenti considerati "Classificati" e/o "Segreti" (DPR 30.09.1963 NR° 1409 art 21) previa domanda si possono richiedere anche questi.
Non ci sono costi se non quelli dei diritti di fotocopia dell'archivio e/o eventuali spese postali di spedizione.
La lettura del foglio MATRICOLARE non sempre risulterà essere chiara, questo sia per errate trascrizioni dell'epoca che per lo stato cartaceo del documento originale.
Nel caso le informazioni lette nella “Matricola” non fossero chiare, lo scrivente potrebbe essere disponibile (tempo permettendo) a leggerli personalmente così da consigliare il richiedente come e dove fare esami più approfonditi.
Un'altra importante fonte documentale è rappresentata dalle comunicazioni tra Municipi e i comandi militari. Durante la Grande Guerra le comunicazioni di cui sopra erano molto frequenti vedi: dichiarazioni irreperibilità, comunicazioni di reati penali, ricoveri in ospedali di riserva, lettere di risposta dei comandi militari a fronte di richieste emesse da persone non alfabetizzate e quindi inoltrate via municipio. Tutti questi documenti dovrebbero essere reperibili presso l’archivio del Municipio stesso. Trovare qualche addetto che consulti per voi questi documenti non è sempre facile specie se il lavoro è dedicato alla ricerca di un singolo, personalmente vi consiglio di chiedere agli addetti del Municipio di poter consultare personalmente i fondi documentali.
Link indirizzi utili del Ministero della Difesa :
1. Lo Stato di servizio degli ufficiali è conservato da:
1
|
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE
V Reparto - 16^ Divisione Esercito
Via XX settembre 123/a
00187, Roma |
2. Il Fascicolo matricolare di sottufficiali e militari di truppa è conservato dai Distretti militari competenti per territorio e dagli Archivi di Stato .
3. Le informazioni sui luoghi di sepoltura dei caduti possono essere richieste presso:
2
|
MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA
Via XX settembre 123/a
00187, Roma tel. 06.47355140 |
4. Le informazioni sulle concessioni di ricompense al valore possono essere richieste presso:
3
|
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
III Reparto 10^ Divisione - Onorificenze e Ricompense
V.le dell'Università, n. 4
00185, ROMA |
5. Le informazioni sul periodo passato in prigionia e notizie su caduti e dispersi possono essere richieste presso:
4
|
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI,
DEL
COLLOCAMENTEO AL LAVORO DEI VOLONTARI
CONGEDATI E DELLA LEVA
7^ Divisione - Stato Civile e Albo d'Oro
Via Sforza, 4/b
00184, ROMA |
DPR 30.09.1963 NR° 1409 art 21
|
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Settembre 1963, n. 1409 Articolo 21
LIMITI ALLA CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI
I DOCUMENTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO SONO LIBERAMENTE CONSULTABILI, AD ECCEZIONE DI QUELLI DI CARATTERE RISERVATO RELATIVI ALLA POLITICA ESTERA O INTERNA DELLO STATO, CHE DIVENTANO CONSULTABILI 50 ANNI DOPO LA LORO DATA, E DI QUELLI RISERVATI RELATIVI A SITUAZIONI PURAMENTE PRIVATE DI PERSONE, CHE LO DIVENTANO DOPO 70 ANNI. I DOCUMENTI DEI PROCESSI PENALI SONO CONSULTABILI 70 ANNI DOPO LA DATA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
IL MINISTRO PER L'INTERNO, PREVIO PARERE DEL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO DI STATO COMPETENTE E UDITA LA GIUNTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEGLI ARCHIVI, PUÒ PERMETTERE. PER MOTIVI DI STUDIO, LA CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI DI CARATTERE RISERVATO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE.
I DOCUMENTI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI, E DA QUESTI DEPOSITATI NEGLI ARCHIVI DI STATO O AGLI ARCHIVI MEDESIMI DONATI O VENDUTI O LASCIATI IN EREDITÀ O LEGATO, SONO ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA STABILITA DAL PRIMO E DAL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.
I DEPOSITANTI E COLORO CHE DONANO O VENDONO O LASCIANO IN EREDITÀ O LEGATO DOCUMENTI AGLI ARCHIVI DI STATO, POSSONO TUTTAVIA PORRE LA CONDIZIONE DELLA NON CONSULTABILITÀ DI TUTTI O DI PARTE DEI DOCUMENTI DELLO ULTIMO SETTANTENNIO. TALE LIMITAZIONE, COME PURE QUELLA GENERALE STABILITA DAL PRIMO COMMA, NON OPERA NEI RIGUARDI DEI DEPOSITANTI, DEI DONANTI, DEI VENDITORI E DI QUALSIASI ALTRA PERSONA DA ESSI DESIGNATA. LA LIMITAZIONE È ALTRESÌ INOPERANTE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DEI DEPOSITANTI,
DEI DONANTI, DEI VENDITORI, QUANDO SI TRATTI DI DOCUMENTI CONCERNENTI OGGETTI PATRIMONIALI AI QUALI SIANO INTERESSATI PER IL TITOLO D'ACQUISTO. |
|
|
|